Il nuovo art 492-bis c.p.c. post-Cartabia
Tra le numerose modifiche intervenute per effetto dell'entrata in vigore della riforma della Giustizia Civile "Cartabia" va segnalata anche la nuova formulazione dell'art. 492-bis c.p.c..
Dunque, nei casi ordinari, non è più possibile rivolgersi al Tribunale con l'istanza di autorizzazione che l'avvocato depositava fino a 28 febbraio scorso.
L'unica ipotesi in cui va rivolta un'istanza al Tribunale è quella che riguarda l'ipotesi di richiesta di esecuzione che debba aver luogo prima della notificazione del precetto, con esenzione, quindi, dal rispetto del termine ex art. 482 c.p.c.. In siffatta ipotesi, «se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare». La norma prosegue, al terzo comma, precisando che «dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma».