Nuovo Assegno di Inclusione

28.12.2023

Il reddito di cittadinanza cambia pelle; ecco il nuovo assegno di inclusione.

Il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» è stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale", con il quale il Governo Meloni congeda definitivamente il reddito di cittadinanza, sostituendolo con il nuovo assegno di inclusione.

Assegno di inclusione (Dl n. 48/2023, articoli 1-7, 9, 11-13)

Il primo capo del decreto (articoli 1-13) è interamente dedicato alla introduzione delle nuove misure di sostegno economico per le persone in difficoltà. Va premesso a riguardo che con la legge di bilancio per l'anno finanziario 2023 era stata già disposta l'abrogazione dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni del decreto legge n. 4 del 2019, recante disciplina del reddito e della pensione di cittadinanza, istituti di cui, dunque, si prevede l'abolizione dal 2024 (articolo 1, comma 318, legge n. 197 del 2022).

La novella introduce in realtà 2 distinti benefici: 1) l'assegno di inclusione e 2) il supporto alla formazione e lavoro.

Il primo è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età.

Per l'accesso al beneficio devono concorrere - al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata di fruizione del beneficio - congiuntamente diversi requisiti, con riferimento alla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno, alla condizione economica, al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, alla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e alla mancanza di sentenze definitive di condanna.

Tali requisiti devono essere posseduti congiuntamente - al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata di fruizione del beneficio - da parte dei nuclei familiari beneficiari.

L'assegno di inclusione è richiesto all'Inps, tramite modalità telematiche. L'Inps provvede al riconoscimento del beneficio, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte; ciò sulla base delle informazioni che sono disponibili nelle proprie banche dati o attraverso quelle messe a disposizione dai comuni, dai Ministeri della giustizia e dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal Pra e dalle altre pubbliche amministrazioni che detengono i dati necessari per la verifica dei requisiti medesimi, attraverso sistemi di interoperabilità.

Sono fatti in ogni caso salvi i controlli previsti dall'articolo 7.

Per un periodo massimo di 12 mesi, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, lasciando ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il datore di lavoro è obbligato alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000, nel caso di licenziamento del beneficiario dell'assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all'assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è esteso anche alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

È espressamente indicato che la concessione delle agevolazioni in questione non viola i limiti imposti dai regolamenti Ue in materia di aiuti de minimis, nonché la compatibilità e il carattere integrativo delle agevolazioni in questione rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge n. 197 del 2022 (agevolazioni generali per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato) e dall'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 (incentivi alle assunzioni di lavoratori disabili).

La disciplina transitoria relativa al reddito di cittadinanza

L'articolo 13, commi da 1 a 7, reca una disciplina transitoria relativa alle modalità e ai tempi di fruizione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, operative sino al 31 dicembre 2023, e prevede che le disposizioni penali in materia continuino ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

In particolare:

si dispone che i percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, fermo restando, salvo talune eccezioni, il limite massimo di fruizione pari a sette mensilità;

si prevede che gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente (articolo 8 del Dl 4/2019) in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato percettori del Rdc continuino ad applicarsi ai rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023 (comma 1, ultimo periodo);

fermo restando che il beneficio del Rdc non può andare oltre il 31 dicembre 2023, si conferma che i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi connessi alla fruizione del Rdc (di cui all'articolo 4 del Dl 4/2019) devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ma viene eliminata la previsione che tale misura debba avere una durata pari a sei mesi, nonché quella che fa derivare la decadenza dal beneficio in caso di mancata frequenza del programma assegnato. Si specifica altresì che in tali misura di politica attiva rientrano i corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o le attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti (comma 2);

si dispone che il sistema sanzionatorio penale previsto dalla normativa vigente (articolo 7 del Dl 4/2019) continui ad applicarsi in relazione al beneficio del Reddito e della Pensione di cittadinanza per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

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